Art. 5
Termini del procedimento
In vigore dal 7 nov 2003
1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall', commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all', comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Autorità di copia del messaggio stesso.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:
a) siano disposte, ai sensi dell', comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;
b) l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero.
4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica l'.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell', l'Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-5