Art. 13

Regolamenti

In vigore dal 7 feb 2003
1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o più regolamenti, disciplina: a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696; b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture; c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali; d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca; e) le modalità di conferimento delle borse di studio; f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale; g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto; h) l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422; i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente; l) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; m) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; n) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale. 2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati. 3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-13

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Regolamenti (Art. 13 Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.) — Testo vigente | Portale Normativo