Art. 13
Regolamenti
In vigore dal 7 feb 2003
1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o più regolamenti, disciplina:
a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;
b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalità di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale;
g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;
h) l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;
i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
l) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-13