Art. 17
Fonti di finanziamento
In vigore dal 7 feb 2003
1. L'Istituto provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all', comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui agli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, dalle attività di assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, a soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento connesso alle sue attività, nonché da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-17