Art. 19
Commissariamento
In vigore dal 7 feb 2003
1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilità a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato, secondo la previsione dell', comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Commissario può rimanere in carica per un periodo massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi previsti dal presente regolamento, gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell', comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-19