Art. 15
Delibere e bilanci
In vigore dal 7 feb 2003
1. Le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-15