Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 7 feb 2003
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni. 2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e documentata professionalità. 3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione. 4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-11

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Collegio dei revisori dei conti (Art. 11 Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.) — Testo vigente | Portale Normativo