Art. 7
Compiti del Consiglio di amministrazione
In vigore dal 7 feb 2003
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la predisposizione del piano triennale, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
c) su proposta del Presidente, delibera il piano triennale di attività dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;
d) delibera i regolamenti;
e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in società private aventi scopi coincidenti con le attività istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalità determinati con il regolamento di cui all', comma 1, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.
3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-7