Art. 5
Presidente
In vigore dal 7 feb 2003
1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il Direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il Consiglio di amministrazione, gli incarichi di Direzione delle strutture tecnico-scientifiche.
5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-5