Art. 1

Configurazione giuridica

In vigore dal 7 feb 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l' che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Configurazione giuridica 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, di seguito denominato: "ISPESL" o: "Istituto", è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. 2. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISPESL è sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute. 3. L'ISPESL esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. 4. L'ISPESL svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti da apposite fonti normative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-1

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