Art. 3
Strumenti
In vigore dal 7 feb 2003
1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all' e di ogni altra attività connessa, l'Istituto si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative ed in laboratori articolati sul territorio e realizza una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'. Secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, può:
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;
b) partecipare a o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in società sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della salute, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della salute, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di società o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni, il parere stesso si intende espresso favorevolmente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-3