Art. 8

Direttore generale

In vigore dal 7 feb 2003
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall', comma 6. 2. Il Direttore generale: a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione; b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione; c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di amministrazione; d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire; e) attua quanto previsto nel piano delle attività, sovrintendendo e coordinando l'attività dei dirigenti; f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto; g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo; h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale; i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza del Presidente o dei vari dirigenti; l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria. 3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi dell'ente ai sensi dell' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-8

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