Art. 6

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 7 feb 2003
1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati: a) due esperti designati dal Ministro della salute; b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo. 2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto. 3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. 4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione. 5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vicepresidente. Tale incarico è gratuito. 6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-6

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Consiglio di amministrazione (Art. 6 Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.) — Testo vigente | Portale Normativo