Art. 9
Comitato Scientifico
In vigore dal 7 feb 2003
1. Il Comitato Scientifico è nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente dell'ISPESL;
c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attività produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e forestali;
e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresì, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
3. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-9