Art. 16

Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

In vigore dal 7 feb 2003
Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-16

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