Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 7 feb 2003
1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione. 2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituto, che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all', rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-18

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