Art. 16
16 / 19Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
In vigore dal 7 feb 2003
Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro
1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-16