Titolo I

Art. 5

Fondi di gestione

In vigore dal 18 lug 2001
1. Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono: a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio; c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-5

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