Titolo II

Art. 10

Comitato scientifico

In vigore dal 18 lug 2001
1. Il comitato scientifico, qualora previsto dallo statuto, è organo consultivo delle fondazioni la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono stabiliti dai rispettivi statuti, fermo restando che: a) è presieduto dal presidente della fondazione; b) almeno un componente è designato dagli enti di riferimento; c) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo