Titolo II
Art. 10
Comitato scientifico
In vigore dal 18 lug 2001
1. Il comitato scientifico, qualora previsto dallo statuto, è organo consultivo delle fondazioni la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono stabiliti dai rispettivi statuti, fermo restando che:
a) è presieduto dal presidente della fondazione;
b) almeno un componente è designato dagli enti di riferimento;
c) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-10