Titolo II
Art. 8
Presidente
In vigore dal 18 lug 2001
1. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione.
Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della fondazione è nominato dagli enti di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-8