Titolo II

Art. 9

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 18 lug 2001
1. Le fondazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono disciplinati dai rispettivi statuti, fermo restando che: a) il numero dei componenti è commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non può essere superiore a undici, compreso il presidente; b) è presieduto dal presidente della fondazione; c) la maggioranza assoluta dei componenti è designata dagli enti di riferimento; d) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-9

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