Titolo II
Art. 9
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 18 lug 2001
1. Le fondazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono disciplinati dai rispettivi statuti, fermo restando che:
a) il numero dei componenti è commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non può essere superiore a undici, compreso il presidente;
b) è presieduto dal presidente della fondazione;
c) la maggioranza assoluta dei componenti è designata dagli enti di riferimento;
d) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-9