Titolo II
Art. 7
Organi
In vigore dal 18 lug 2001
1. Sono organi delle fondazioni:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. La durata degli organi delle fondazioni, nonché le relative incompatibilità, sono stabilite dai rispettivi statuti.
3. Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-7