Titolo I

Art. 2

Tipologie di attività attribuibili alle fondazioni

In vigore dal 18 lug 2001
1. Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti di riferimento, una o più delle seguenti tipologie di attività, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti: a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo: 1) alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca; 2) alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca; 3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; 4) alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali; 5) alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione degli enti di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale degli enti di riferimento; 6) alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell', comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale; 7) al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 le fondazioni possono, fra l'altro: a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione; b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati; c) amministrare e gestire i beni di cui abbiano la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione; d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento; e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale; f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati; g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti. 3. Le fondazioni agevolano la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-2

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