Titolo I
Art. 3
Statuto
In vigore dal 18 lug 2001
1. Le fondazioni sono disciplinate da uno statuto che ne specifica i compiti e le strutture operative.
2. Lo statuto determina, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento:
a) le finalità della fondazione;
b) la composizione, le competenze e la durata dei suoi organi;
c) i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono partecipare e i diritti e doveri a questi spettanti;
d) la destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
e) le modalità di erogazione dei servizi a favore degli enti di riferimento;
f) le cause di estinzione della fondazione e le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall', comma 3.
3. Lo statuto è deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il parere ministeriale è allegato alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica di cui all', comma 3. La stessa procedura si applica alle modifiche dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-3