Titolo IV

Art. 15

Scioglimento e disposizioni finali

In vigore dal 18 lug 2001
1. Le fondazioni sono sciolte e poste in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. 2. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o più liquidatori. 3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività degli enti di riferimento secondo modalità previste dagli statuti. 4. Gli enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall', comma 4, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri e,ad interim, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 108
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-15

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