Titolo I

Art. 1

Personalità giuridica delle fondazioni e finalità

In vigore dal 18 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza, del 23 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente regolamento: . Personalità giuridica delle fondazioni e finalità 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, le università statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. Anche la Conferenza dei rettori delle università italiane può, per le stesse finalità, promuovere la costituzione di dette fondazioni. 2. Le fondazioni hanno sede, di norma, nel territorio del comune ove è istituita la sede principale degli enti di riferimento. 3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ai sensi dell' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 4. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro ed operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento. 5. Gli enti di riferimento esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività delle fondazioni con l'interesse degli enti medesimi. 6. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-1

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