Art. 7 · Organi
Titolo II

Art. 7

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Organi

In vigore dal 18 lug 2001
1. Sono organi delle fondazioni: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. La durata degli organi delle fondazioni, nonché le relative incompatibilità, sono stabilite dai rispettivi statuti. 3. Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-7