Titolo I
Art. 5
5 / 15Fondi di gestione
In vigore dal 18 lug 2001
1. Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono:
a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
c) dei corrispettivi per le prestazioni di cui all', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254#art-5