Art. 5
In vigore dal 24 ago 2001
1. All' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varietà di cui all' previa verifica effettuata con le procedure di cui all' della legge n. 1096 del 1971 che:
a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varietà, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversità agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;
c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;
d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione.
Nel caso di una varietà geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa può essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano già stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-5