Art. 9

In vigore dal 24 ago 2001
1. L', parte II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituita dalla seguente: "II) sementi di piante foraggere: A) sementi di base (tutte le specie); B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia); C) sementi certificate di 1a e 2a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino); D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e i relativi controlli. — Testo vigente | Portale Normativo