Art. 13
In vigore dal 24 ago 2001
1. All'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. - Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-13