Art. 15
In vigore dal 24 ago 2001
1. Dopo l'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, è inserito il seguente:
"Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli , primo comma, punti C), D) e E), 23, primo comma, punti B), C) e D), 24, primo comma, punto B), e 26, primo comma, punti B), C), D), E) ed F), del presente regolamento debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il personale addetto all'esame sotto sorveglianza ufficiale:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall' della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell' del presente regolamento;
3) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) deve essere ufficialmente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all' della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell' della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle sementi prodotte deve essere controllata da ispettori ufficiali; tale parte è del 10 per cento per le colture ad autoimpollinazione e del 20 per cento per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali sono previsti controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente del 5 per cento e del 15 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.
2. Lautorizzazione di cui al comma 1, lettera a), punto 4), è sospesa o revocata agli ispettori ufficiali che violano le norme che disciplinano i controlli ufficiali; qualora sia accertata tale violazione, la certificazione della semente controllata è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-15