Art. 8
In vigore dal 24 ago 2001
1. Il quindicesimo comma dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:
"Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di sperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non può superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non può interessare le disposizioni di natura fitosanitaria.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-8