Art. 3

In vigore dal 24 ago 2001
1. L'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, è sostituito dal seguente: "Art. 8-bis. - 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all' della legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti: a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varietà di cui all', terzo comma, del presente regolamento; b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma; c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-bis della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varietà di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma; d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971; e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purchè tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi; f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o più varietà o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore, della stessa specie; g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi. 2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale. 3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate. 4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili. 5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonché gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4. 6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina: a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti; b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e); c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-3

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