Art. 2
In vigore dal 24 ago 2001
1. All' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-2