Art. 1

In vigore dal 24 ago 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli; Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi e successive modificazioni; Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: . 1. All'articolo l del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: "Per "commercializzazione s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come: a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione; b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purchè essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purchè essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite nè sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell', secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa. Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti. A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell' della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi. I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall' della legge n. 1096 del 1971. Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori. Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura. Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-1

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