Art. 6
In vigore dal 24 ago 2001
1. L' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:
a) al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi:
"È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura:
"Prodotti Geneticamente Modificati.";
b) i commi decimo e undicesimo sono sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti per la varietà da conservazione dall'articolo l9 della legge n. 1096 de1 1971.
Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione definite dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971.
Nel caso di varietà geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all' potrà essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-6