Art. 4

In vigore dal 24 ago 2001
1. L' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue: a) al primo comma, le parole: "degli ultimi quattro commi dell' della legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge n. 1096 del 1971"; b) all'ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole: "piccole confezioni di prodotti sementieri" sono aggiunte le seguenti: ", diversi da quelli di varietà geneticamente modificate"; c) dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322#art-4

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