Art. 7

Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

In vigore dal 28 set 2001
1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell' della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonché all'ufficiale dello stato civile, perché si provveda alle annotazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-7

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Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari (Art. 7 Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) — Testo vigente | Portale Normativo