Art. 12
Comitato tecnico consultivo
In vigore dal 28 set 2001
1. Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-12