Art. 10

Interpreti e traduttori

In vigore dal 28 set 2001
1. In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-10

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