Art. 5
Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela
In vigore dal 28 set 2001
1. I comuni nei territori individuati ai sensi dell' della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-5