Art. 2
Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado
In vigore dal 28 set 2001
1. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all' della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell' della legge.
2. Le istituzioni scolastiche di cui all' della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle università delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all' della legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell' della legge medesima.
3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che già usano anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-2