Art. 9

Toponomastica

In vigore dal 28 set 2001
1. L'applicazione dell' della legge, è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati. 2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-9

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