Art. 11
Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
In vigore dal 28 set 2001
1. Nell'ambito delle finalità di cui all' della legge, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all', comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-11