Art. 4
Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni
In vigore dal 28 set 2001
1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi.
2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall', comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.
3. La presenza della condizione, di cui all', comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-4