Art. 3
Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze
In vigore dal 28 set 2001
1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all' della legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345#art-3