Art. 13
Regolamenti
In vigore dal 7 ago 2012
1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:
a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalità di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale;
g) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
h) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dall', comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
i) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
j) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di contabilità sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanità. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-13