Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 7 ago 2012
1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dirigenti dell'Istituto superiore di sanità, che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'ente.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all', rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-18