Art. 16
Personale dell'Istituto superiore di sanità
In vigore dal 7 ago 2012
1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.S.S. è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-16