Art. 15

Delibere e bilanci

In vigore dal 7 ago 2012
1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanità, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive. 2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati al Ministro della sanità e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-15

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Delibere e bilanci (Art. 15 Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.) — Testo vigente | Portale Normativo